Art. 7.
(Estinzione anticipata del Fondo di risparmio in caso di morte del beneficiario).

      1. In caso di morte del beneficiario, il Fondo di risparmio si estingue.
      2. Qualora il beneficiario muoia prima del raggiungimento della maggiore età, il valore maturato dal Fondo di risparmio spetta agli eredi secondo le disposizioni che regolano la successione legittima. Tuttavia, ove esistano uno o più figli, legittimi o naturali, il valore maturato dal Fondo è devoluto interamente ad essi in quote eguali.
      3. Nel caso previsto dal comma 2, secondo periodo, chi esercita la potestà sul figlio del beneficiario defunto può destinare l'intera quota ad esso spettante alla costituzione di un nuovo Fondo di risparmio in suo favore.